Descrizione
Bonus figlio - previsto dall’art 6 - comma 5 della L.R. 31 luglio 2003 nr. 10 D.D.G. nr. 535 del 19 Febbraio 2026.
Si comunica che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti determina l’erogazione di un Bonus di 1.000,00 euro per ogni figlio nato (così come previsto dall’art 6, comma 5 L.R. nr. 10/2003).
Ai fini della liquidazione l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro predisporrà le graduatorie, per la redazione delle quali, gli uffici regionali procederanno secondo i criteri elencati nell'allegato comunicato.
L'istanza, compilata secondo il modello di seguito allegato, dovrà essere presentata presso l' Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza dei richiedenti, entro 45 giorni dalla data di nascita del neonato.
Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2026, 16:03